Altezza della canna fumaria
31 Agosto 2017
La prima questione riguarda l’altezza alla quale dev’essere portata la canna fumaria.
Così detto in d.p.r. n. 412/1993 e più nello specifico il comma 9 dell’art. 5, che recita:
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente.
Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.
Quindi la prima indicazione di massima ritraibile dalla norma è che la canna fumaria debba sempre essere portata sopra il tetto.
Rispetto alla formulazione originaria della norma, infatti, è sparito il riferimento alla deroga per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. e quindi per gli interventi di mera sostituzione.
Resta la possibilità di scarico a parete (questo dice l’ultima parte della norma citata con riferimento alla normativa UNI 7129) per le caldaie a condensazione.
In questo contesto bisogna distinguere le canne fumarie, di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido, da quelle di impianti termici alimentati a combustibile gassoso.
Le prime devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni contenute nella legge n. 615 del 1966 oltre che delle norme UNI-CIG 7129.
Le canne fumarie di impianti a gas devono essere realizzate in conformità alle norme UNI-CIG 7129; nello specifico per ciò che concerne l’altezza della canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura, si applicano le disposizioni citate nelle norme UNI-CIG 7129 al punto 4.3.3.
In relazione all’altezza, inoltre, è sempre bene consultare che cosa è stabilito dal regolamento edilizio locale del Comune nel quale l’immobile è ubicato.