Risparmio energetico, come cambia l’ecobonus nel 2018
10 Gennaio 2018
Ecobonus 65% sulla singola unità: quando è previsto
Fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile usufruire della detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici come gli interventi che migliorano di almeno il 20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del DM 11 marzo 2008 e gli interventi di coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del DM 11 marzo 2008.
Tra gli altri interventi che continuano ad usufruire della detrazione 65% ci sono:
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%;
– l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione.
Ecobonus singola unità: quando scende al 50%
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, relative a:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– acquisto e posa in opera di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
– acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
Ricordiamo che a prescindere dalla percentuale detraibile (50% o 65%) l’ecobonus si applica come detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Ecobonus condomini: agevolazione maggiorata fino al 2021
L’Ecobonus sui condomìni resta invariato fino al 2021. I lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio potranno usufruire di una detrazione del 70% nel caso di operazioni che interessino più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e di una detrazione del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
Avranno un incentivo maggiore gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica. A questi lavori sarà riconosciuta una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di 136 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Si tratta della somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l’ecobonus.
Un altra novità riguarda gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) che da quest’anno possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Ecobonus: cessione estesa alle singole unità
La possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.
I contribuenti incapienti (con meno di 8mila euro di reddito nel 2017) potranno quest’anno cedere il loro credito d’imposta anche a banche e intermediari finanziari per lavori sul singolo appartamento.
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